Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 7 del 27-1-2005.htm
Modalità di compilazione del DM10 da parte dei datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 27
Gennaio 2005
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 7
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Modalità di compilazione del DM10 da parte dei datori di lavoro che
occupano lavoratori frontalieri svizzeri in Italia.
SOMMARIO
:
Nuove modalità di indicazione sul DM10 dei frontalieri svizzeri che
lavorano in Italia ai fini dell’applicazione dell’istituto della
retrocessione della contribuzione di disoccupazione da parte dell’Italia.
Premessa
Come
noto, con legge n. 364 del 2000 è stato ratificato l’accordo tra Comunità
Europea e Confederazione Svizzera del 21.6.1999 (1).
L’art.
1.2 del Protocollo addizionale all’allegato II a detto Accordo ha
salvaguardato l’applicazione del meccanismo di retrocessione dei contributi
dei lavoratori frontalieri all’assicurazione contro la disoccupazione, quale
disciplinato nell’Accordo fra Italia e Svizzera, firmato a Berna il 12
dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1980, n. 90 (2).
Ai
sensi dell’art. 3 dello stesso Protocollo, peraltro, il regime della
retrocessione continuerà ad applicarsi comunque soltanto per una durata di 7
anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo (3).
Pertanto, anche se l’art. 71 del regolamento
comunitario n. 1408/1971 dispone che l’onere delle relative prestazioni in
favore dei lavoratori frontalieri, stagionali, e assimilati ricade di solito
sullo Stato di residenza, senza meccanismi di compensazione finanziaria, nei
rapporti con la predetta Confederazione prevalgono sulle disposizioni
generali del regolamento comunitario le disposizioni sulla retrocessione
finanziaria, in quanto aventi valenza di norme speciali.
Ai
fini dell’applicazione delle istruzioni operative di cui alla presente
circolare, è opportuno richiamare quanto stabilito dall’articolo 1/7 dell’Allegato n. 2 all’Accordo tra la
Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera del
21.6.1999 (1), secondo il quale è lavoratore dipendente frontaliero “il cittadino di una parte contraente che
ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita
un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna
al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla
settimana”.
Sempre
a norma della stessa disposizione i lavoratori frontalieri non hanno bisogno
del rilascio di una carta di soggiorno, anche se l'Autorità competente dello
Stato d'impiego può rilasciare al lavoratore frontaliero dipendente una carta
speciale valida per almeno cinque anni o per la durata dell'impiego, se
questa è superiore a tre mesi o inferiore a un anno.
Tale
carta viene rinnovata per almeno cinque anni purché il lavoratore frontaliero
dimostri di esercitare un'attività economica.
Modalità
operative.
Ai
fini di una più puntuale e tempestiva applicazione della retrocessione
finanziaria dei contributi relativi all’assicurazione contro la
disoccupazione versati in Italia per i predetti lavoratori, si è reso
necessario predisporre un sistema di rilevazione del numero dei lavoratori
attraverso il DM10.
A tal fine, a decorrere dal periodo di paga
“gennaio 2005”, i datori di lavoro che occupano lavoratori frontalieri
svizzeri in Italia, compileranno il modello DM10/2 attenendosi alle seguenti
modalità :
determineranno
i contributi complessivamente dovuti per i lavoratori interessati in
base alle caratteristiche contributive aziendali (c.s.c., c.a. e
qualifica lavoratore);
esporranno i
dati relativi ai dipendenti di cui trattasi, separatamente dagli altri
dipendenti, nel quadro B/C del modello DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione “18” (4)
avente il nuovo significato di “
lavoratori
frontalieri svizzeri operanti in Italia per i quali opera la
retrocessione finanziaria ”,
che
sarà preceduto dal previsto codicequalificadel
lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto.
In
corrispondenza di tale codice dovranno essere compilate le caselle “numero
dipendenti”, “retribuzioni” e “somme a debito del datore di lavoro”.
Il
predetto codice dovrà essere riportato nella denuncia telematica mensile
“EMens”, nel punto tipo contribuzione (circolare n. 152 del 22.11.2004).
Il Direttore Generale
Crecco
NOTE
(1) Crf. circolare n. 118 del 2002.
(2) Cfr. art. 1, legge n. 147/1997 .
(3) Cfr. circolare n. 78 del 14 aprile 2003.
(4) Il CTC “18”, antecedentemente all’emanazione del
manuale di compilazione del DM10/2 (ed. luglio 2003), aveva il significato
di: “
lavoratori non iscritti ai Fondi
di previdenza per il personale:dell’ENEL e delle aziende elettriche private;
addetto ai pubblici servizi di trasporto; addetto ai pubblici servizi di
telefonia; per i quali non è dovuto il contributo addizionale dello 0,30% per
l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS)
.